L’articolo 23 comma 6 del D.Lgs. 271, prevede che la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprenda:
1 - Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
2 - Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Valutata l’impossibilità di visitare i marittimi “DI NUOVA ASSUNZIONE”, prima dell’imbarco nei porti di partenza e la complessità di spostare i marittimi presso la residenza del medico competente si adotterà la seguente procedura che ha lo scopo di garantire che tutto il personale imbarcato abbia un giudizio di idoneità valido.
a) Le società incaricate per gli imbarchi dei marittimi, ci inviano la richiesta di emissione del giudizio di idoneità preventiva all’imbarco per i marittimi di nuova assunzione, per il personale che all’atto dell’imbarco cambia qualifica /grado e per il personale che rientra al lavoro dopo infortunio o lunga malattia, comunicando i dati del marittimo, la data di imbarco, il nome della nave ed inviando i referti delle visite mediche effettuate da strutture mediche locali in conformità alla convenzione ILO73/147.
b) Il medico competente dopo aver valutato la documentazione ricevuta, crea una nuova cartella sanitaria ed emette il giudizio di idoneità preventiva all’imbarco una sola volta, al primo imbarco di marittimi di nuova assunzione o che non sono mai stati visitati prima. L’idoneità all’imbarco rilasciata esclusivamente sulla base della documentazione fornita dal marittimo ed esaminata dal medico competente, non ha una validità annuale, perchè viene emessa, temporaneamente in attesa che il medico vada a bordo della nave per visitare il marittimo.
c) Il giudizio di idoneità preventiva all’imbarco viene inviato entro 3 giorni via e-mail alla società richiedente e alla nave .
d) Tutti gli originali dei giudizi emessi vengono raccolti, fascicolati e inviati presso l’ufficio dell’armatore ogni 6 mesi.
e) Viene creato un data base degli accertamenti preventivi di imbarco, ordinato per marittimo, per data emissione certificato e per nave in modo da poter controllare se la nave è in regola con quanto previsto dalla normativa DL271/99 art.23 comma 6 punto a.
f) Alla fine di ogni trimestre, viene emessa fattura dei giudizi di idoneità preventiva di imbarco emessi.